La polizza RC Prodotti difettosi è un contratto assicurativo dalla storia lunga e consolidata nella sua struttura e nelle garanzie. Ecco perché e chi ha ragioni per sottoscriverla e quali sono gli aspetti principali da comprendere. Dall’assicurazione della responsabilità civile alla RC Prodotti difettosi In generale la Assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi è normata dal Codice Civile art. 1917 risalente al 1942. Essa ha essenzialmente la funzione di trasferire, in tutto o in parte, il rischio economico dall’Imprenditore (assicurato) alla Compagnia di Assicurazione garantire al danneggiato (Terzo) il soddisfacimento delle richieste di risarcimento imputabili all’assicurato. Come tutte le polizze di Responsabilità Civile verso Terzi l’assicurazione risarcisce per conto dell’assicurato esclusivamente danni a Terzi, cioè a soggetti diversi dall’assicurato stesso e dai soggetti non considerati terzi; solo i danni causati involontariamente dall’assicurato a cose e persone. Perché la Polizza di RC Prodotti difettosi è sempre più importante Come si è detto la Polizza RC prodotti difettosi ha una lunga storia, ma la sua importanza non ha fatto che accrescersi nel tempo a causa dell’incremento dei partecipanti al processo di produzione del prodotto (catena o scarico di responsabilità) di tecnologie di produzione in continua evoluzione (p.es.: presenza di software a bordo)
La posa in opera di prodotti per l’edilizia non è indenne da rischi: nel tempo possono manifestarsi gli effetti di errori commessi da chi ha eseguito il lavoro o difetti dei materiali posati che costringano al rimpiazzo totale o parziale. Facciamoci un’idea del raggio di azione di una copertura assicurativa dedicata a coprire i costi e le spese di rimpiazzo e riparazione. La premessa: posa in opera a regola d’arte e prodotti conformi Il presupposto è sempre quello: escludendo il dolo o la colpa grave, i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte e installati materiali di qualità. A garanzia della qualità di un materiale edile esistono le certificazioni e ogni prodotto ha le sue specifiche istruzioni per una corretta posa in opera. Produttori di materiali per l’edilizia affermano che la posa in opera possa incidere anche fino al 70% sulle performance del prodotto o materiale (per esempio grado di isolamento acustico o termico nelle finestre), ma non possono escludere che il loro prodotto o uno specifico lotto sia esente da difetti di produzione. L’errore umano nella posa o il difetto di prodotto non solo possono verificarsi, ma possono inficiare l’opera finale, sia essa una ristrutturazione o una nuova costruzione
Al Security Summit di Milano – think tank sulla cyber security – il talk di Margas su “Come tutelo la mia attività nel mondo IoT” ha acceso i riflettori su Responsabilità e IoT. Chiusa la manifestazione Aziendabanca.it rilancia il tema con un articolo dedicato. Responsabilità e IoT. Dal Security Summit 2017 Segnaliamo con piacere che una testata dedicata al settore bancario come aziendabanca.it abbia dato spazio alla nostra tavola rotonda del 15 marzo scorso al Security Summit organizzato da CLUSIT e ASTREA a Milano. E’ giusto dire che la testata è media partner del convegno e certo segue i temi del cyber risk con particolare attenzione occupandosi di fare informazione su e per il sistema bancario, attento a questo aspetto per ragioni stringenti di compliance normativa che altri settori non devono seguire. Resta il fatto che questo articolo, il primo che la testata dedica al bilancio del Security Summit, raccoglie e rilancia l’appello di Margas a prestare attenzione agli aspetti della responsabilità professionale e di prodotto oltre che a Business Interruption e Reputazione quali conseguenze pesanti di un incidente informatico in ecosistemi complessi e convergenti come quelli dell’IoT. Responsabilità e IoT. Chi è responsabile? La catena o la rete degli