
Aspetti importanti per i nostri assicurati con la RC Professionale in Sanità
Buongiorno Ingegnere! Pronto a riprendere il filo del discorso sulla portata della riforma introdotta con la Legge n° 24 dell’8 marzo 2017 dal punto di vista del Broker Assicurativo?
Ricordiamo che essa riguarda
- le nuove disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché
- la responsabilità professionale di coloro che esercitano le professioni sanitarie: liberi professionisti, dipendenti anche in telemedicina.
Ci eravamo lasciati la scorsa settimana dopo aver brevemente analizzato il tema dell’ obbligo di assicurazione. Veniamo allora ai successivi temi “caldi” per i nostri medici e operatori sanitari.
Retroattività ed ultrattività nella RC Professionale in Sanità
La Riforma Gelli introduce per gli operatori sanitari elementi di tutela in caso di richieste di risarcimento nel tempo. Di conseguenza le polizze di RC Professionale in Sanità dovranno prevedere una retroattività di 10 anni, cioè dovranno valere per tutti i sinistri accaduti nei 10 anni precedenti la decorrenza della polizza. I sinistri dovranno essere collegati a fatti non noti all’Assicurato all’atto della stipula, purché denunciati durante la vigenza del contratto assicurativo.
Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, dovranno essere garantiti tutti gli eventi accaduti durante il periodo di vigenza della polizza, ma denunciati nei 10 anni successivi.
Questa garanzia deve essere estesa agli eredi e non deve poter essere disdetta dalla Società Assicuratrice.
E in merito a responsabilità, cause e onere della prova?
La responsabilità penale di chi esercita professioni sanitarie sarà circoscritta solo al dolo o alla colpa grave. Ciò significa che è sempre escluso il caso in cui il soggetto abbia seguito la “buona pratica” e le “linee guida”. In sintesi: sparisce la “colpa lieve”.
La definizione delle linee guida e il loro costante aggiornamento saranno a cura del Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Esse saranno definite tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche e pubblicate nell’omonimo sito internet.
Comunque, in caso di assenza di responsabilità penali, è sempre possibile che la causa sia ripresa in sede Civile. Qui vengono introdotte alcune importanti novità:
- l’operatore sanitario “dipendente” sarà portatore di “responsabilità extracontrattuale”. Per cui l’onere della prova dell’eventuale danno ricadrà sul paziente danneggiato (ricorrente).
- per le strutture sanitarie pubbliche o private e gli operatori liberi professionisti si conferma la “responsabilità contrattuale”. Saranno loro a dover dimostrare, in caso di controversia, di non avere alcuna colpa nell’aver causato il sinistro.
Si potrebbe configurare qualche problema in tribunale?
Diciamo che ad oggi non sarei tranquillo per chi deve portare l’onere della prova. Egli dovrà far riferimento alla violazione/rispetto di linee guida in costante aggiornamento. Poi intravvedo il rischio di un aumento dei processi.
In caso di controversia, il legale del danneggiato potrebbe citare sia la struttura che l’operatore sanitario dipendente. Secondo la nuova Legge infatti si dovrebbero instaurare due diverse procedure, per responsabilità contrattuale per la struttura ed extra contrattuale per il dipendente.
Dato che questa è una innovazione e che per le responsabilità delle due entità esistono ad oggi due diversi termini di prescrizione (10 o 5 anni), bisognerà vedere se i decreti attuativi daranno qualche indicazione in proposito o se bisognerà attendere la giurisprudenza.
Obbligatorietà del tentativo di conciliazione e RC Professionale in Sanità
Per poter esercitare un’azione innanzi al Giudice civile per il risarcimento di un danno, è obbligatorio per le parti fare ricorso dinnanzi al Giudice competente per un tentativo di conciliazione o esperire un procedimento di mediazione. La norma regola molto bene come si deve procedere nel tentativo di evitare una causa civile (oggi i Tribunali sono letteralmente sommersi da questa tipologia di cause).
Attualmente la maggior parte delle cause civili in materia sanitaria danno ragione al malato, con riconoscimento di risarcimenti importanti. Questo ha fatto sì che diversi studi di avvocati si siano specializzati in questo settore intravvedendo un lucroso “business”. Questo è anche uno dei motivi principali per cui molti assicuratori sono “usciti” dal mercato e si rifiutano di sottoscrivere questa tipologia di rischi.
La norma sulla conciliazione obbligatoria si proporrebbe di limitare le cause in Tribunale solo ai casi particolarmente gravi, per i quali tutte le forme di conciliazione o mediazione siano fallite. Dubito molto che questo scopo sarà raggiunto a meno di sostanziali “precisazioni” eventualmente contenute nei Decreti attuativi e nel Regolamento. Gli studi legali da me interpellati prevedono invece un incremento del contenzioso almeno nei prossimi 2/3 anni per tutta una serie di motivi difficilmente confutabili: in primis poiché non ci sarà un veloce adeguamento delle polizze di RC professionale medica in corso ai requisiti richiesti dalla nuova Legge.
Grazie, Ingegner Burei. Per oggi ci fermiamo qui.
Diamo appuntamento alla prossima settimana per affrontare il meccanismo delle rivalse, la citazione diretta dell’Assicuratore e il fondo di garanzia. Leggi qui l’ultima parte!