Operatori sanitari e Assicurazioni dopo la Legge Gelli – Parte IV

Operatori Sanitari e Assicurazioni. La Legge Gelli-Bianco 24/2017 ha ribadito l’obbligo dell’assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale Medica estendendo questo obbligo a tutti gli operatori sanitari. Continuiamo e concludiamo oggi la nostra intervista all’Esperto Assicurativo. Focus: La Rivalsa, il Fondo di Garanzia, Luci e ombre in attesa dei decreti attuativi. Ing. Burei, riepiloghiamo per gli Operatori Sanitari che ci leggono Sia chiaro che non sono un giurista, ma un broker assicurativo e invito chi ci legge a tenere presente la mia esperienza sul campo a fianco di strutture sanitarie e professionisti. Mi permetto di dire la mia, perché per ragioni professionali ho dovuto confrontarmi con questo testo di legge e le sue implicazioni sull’assicurare gli operatori sanitari. Tra diversi dubbi e domande che in fondo emergono anche qui. Consiglio di rileggere dunque le puntate precedenti in cui abbiamo trattato essenzialmente i seguenti punti: Una Introduzione alle novità (Parte I) Obbligatorietà dell’assicurazione (Parte II) Retroattività e Ultrattività (Parte III) Regime della Responsabilità – Cause, Onere della Prova e Conciliazione (Parte III) Dal mio punto di vista, dunque, dovremmo ora guardare più da vicino a questi altri due aspetti e alle loro possibili implicazioni “assicurative”: Il meccanismo delle rivalse L’azione diretta verso l’Assicuratore Il

Verso la nuova RC Professionale in Sanità – Parte III

Rc Professionale in Sanità: Responsabilità di Operatori Sanitari, strutture sanitarie e revisione delle polizze assicurative. La Riforma Gelli-Bianco in attesa dei Decreti Attuativi. Continuiamo a parlarne con l’Esperto. Leggi le puntate precedenti: puntata I e puntata II Aspetti importanti per i nostri assicurati con la RC Professionale in Sanità Buongiorno Ingegnere! Pronto a riprendere il filo del discorso sulla portata della riforma introdotta con la Legge n° 24 dell’8 marzo 2017 dal punto di vista del Broker Assicurativo? Ricordiamo che essa riguarda le nuove disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché la responsabilità professionale di coloro che esercitano le professioni sanitarie: liberi professionisti, dipendenti  anche in telemedicina.  Ci eravamo lasciati la scorsa settimana dopo aver brevemente analizzato il tema dell’ obbligo di assicurazione. Veniamo allora ai successivi temi “caldi” per i nostri medici e operatori sanitari. Retroattività ed ultrattività nella RC Professionale in Sanità La Riforma Gelli introduce per gli operatori sanitari elementi di tutela in caso di richieste di risarcimento nel tempo. Di conseguenza le polizze di RC Professionale in Sanità dovranno prevedere una retroattività di 10 anni, cioè dovranno valere per tutti i sinistri accaduti nei 10 anni precedenti la decorrenza della polizza. I sinistri

RC Professionale Sanitaria: L’obbligo dell’assicurazione – Parte II

RC Professionale Sanitaria come cambia e quali sono i risvolti cruciali dal punto di vista assicurativo. Parte II: l’obbligatorietà o meno dell’assicurazione. Per rileggere la parte I clicca qui RC Professionale “Sanitaria” e Legge Gelli. Ing. Burei, entriamo nel vivo! Nella parte introduttiva a questo approfondimento avevamo anticipato gli argomenti su cui una lettura critica del provvedimento dovrebbe soffermarsi. Mi sembra importante sottolineare che il mio punto di vista è quello del broker assicurativo, cioè del professionista che deve individuare e modellare le migliori tutele assicurative sul mercato nell’interesse di aziende e professionisti. Riepiloghiamo i punti che mi sembrano meritevoli di particolare attenzione, perché sono quelli che interessano direttamente il personale sanitario e la sua Responsabilità Professionale: Obbligatorietà dell’assicurazione Retroattività e Ultrattività Regime della Responsabilità Il meccanismo delle rivalse Obbligatorietà dell’assicurazione. Partiamo da qui? La Legge 24/2017  ribadisce l’obbligo dell’assicurazione per la Responsabilità Civile professionale Medica per tutte le strutture Pubbliche e Private e il personale medico. Essa tuttavia estende questo obbligo a tutto il Personale Sanitario. Per questo ora parlerò di RC Professionale Sanitaria. Subito due osservazioni: all’ obbligatorietà di dotarsi di una RC Professionale Sanitaria, corrisponderà per le Società di Assicurazione l’ obbligo di assumere il rischio?  i contratti

Responsabilità Professionale Medica – La nuova legge funzionerà?

  Responsabilità Professionale Medica e Sanitaria. In attesa dei Decreti Attuativi leggiamo la Legge Gelli-Bianco e le novità in materia. Cosa suggerisce di mettere in primo piano la “lente assicurativa” del nostro capitano di lungo corso, Ing. Luigi Burei? Prima puntata. Come Broker Assicurativo, saluta con favore questa riforma ? Ricordiamo che la Legge 24, detta anche Legge Gelli-Bianco è stata definitivamente approvata l’8 Marzo 2017 e riguarda  le Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria. Prima di stappare lo spumante per festeggiare, bisogna rammentare che mancano ancora i cosiddetti “Decreti Attuativi”, senza i quali la nuova Legge rischia di far la fine del Decreto Balduzzi,  rimasto in gran parte non attuato. Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello della Salute e con Ivass – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni – dovrebbero provvedere nei termini di legge. Ad un primo esame potrei rallegrarmi: scatta l’obbligo di assicurarsi per strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e per ogni professionista che entri in rapporto, anche via telemedicina o in intramoenia, con il paziente. Novità o criticità per la Responsabilità Professionale Medica – Sanitaria? Le cose non sono così semplici

Autopromotec: officine, auto “smart” e RC Terzi

Autopromotec Edu dà risposte sui rischi d’officina! Metti in agenda il Workshop “Pericoli, opportunità e proposte negli interventi di riparazione e manutenzione” il 25 maggio 2017, alle 15.30 in Sala ConnectRoom. Autopromotec per chi si interroga su rischi e tutele di officine 4.0 Poche settimane all’apertura di Autopromotec 2017, la fiera italiana ed internazionale dell’Aftermarket Automotive. 27° edizione e previsioni da record. Il ricco programma convegnistico vedrà il nostro Ing. Luigi Burei impegnato sul tema assicurativo il 25 maggio nell’ambito del workshop dedicato alle sfide delle officine e alle attività di manutenzione e riparazione al tempo dei veicoli “intelligenti”. Questo workshop, che ha per protagonisti due aziende top del settore come Texa Spa e Brembo Spa, si inserisce perfettamente nel tema portante di questa edizione della biennale Autopromotec presentato nel convegno di apertura: “L’intero mondo dell’auto, e in modo particolare dell’Aftermarket, è investito del grande cambiamento generato dall’avvento dell’Internet of Things. Nell’officina del futuro il veicolo è collegato in rete: i dati dell’auto sono registrati e trasmessi in modo continuo, così come le informazioni sullo stato operativo e sulle sollecitazioni a cui sono sottoposti i diversi componenti del veicolo. Quali sono gli impatti del rapporto con il cliente e sul

RC PROFESSIONALE MEDICI: I GUAI DIETRO L’ANGOLO

Tra le Assicurazioni e chi esercita la professione medica, la notizia è forte: ASSICURATRICE MILANESE obbligata a sospendere la vendita delle polizze RC Professionale Medici. Ecco alcune dritte per evitare i pericoli più seri. RC Professionale per Medici. Un tema di scottante attualità. E’ del 29 maggio 2015 il comunicato IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che ha pesantemente sanzionato l’Assicuratrice Milanese. Nel testo si entra nel merito delle misure correttive che la compagnia dovrà mettere in campo e, soprattutto, degli obiettivi che con queste ci si prefigge di raggiungere. Sotto il cappello di “criticità emerse nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti relativi alla polizza Responsabilità Civile Professionale Medico” commercializzata da Assicuratrice Milanese colpisce soprattutto che la Compagnia abbia fin qui operato Senza distinguere nella proposta commerciale tra target diversificati (medici in strutture private e pubbliche o medici con attività ambulatoriale) Senza accertare (attraverso gli appositi questionari sull’adeguatezza) se al momento della stipula sussistesse una copertura di “primo rischio” nella struttura in cui opera Senza chiarire in modo inequivocabile che in caso di non sussistitenza della copertura, la polizza RC non sarebbe stata operativa. Non conoscendo i dettagli dei fatti oggetto di contestazione, non è possibile esprimere giudizi approfonditi su questi provvedimenti. Tuttavia

Allestimenti e revamping navi da crociera, settore oil&gas, off-shore

Un supporto assicurativo alle PMI che hanno contratti nei settori allestimenti e revamping navi da crociera, oil&gas, offshore. Assicurare commesse in settori delicati Siete una medio piccola azienda che ha trovato la possibilita’ di lavorare nell’ambito degli allestimenti e revamping delle navi da crociera, nel settore Oil&Gas, in ambiti Off-shore? Il Committente dei lavori Vi chiede garanzie e massimali importanti? Il Vostro assicuratore non riesce a seguirvi per la polizza di Responsabilità Civile? Abbiamo la soluzione per voi! Collaboriamo con alcune Compagnie disponibili a garantire questo rischio molto particolare e difficile da digerire dal mercato assicurativo. Contattaci!

Circolazione su strada carrelli elevatori

Ancora oggi le attività logistiche delle aziende vedono i carrelli elevatori circolare in sedi promiscue dentro e fuori dal perimetro aziendale. Ecco le ultime novità dal Ministero e le soluzioni assicurative. Carrelli elevatori. Aggiornamento normativo La direzione centro nord del Ministero dei Trasporti con la circolare n. 4958 del 7 maggio 2013 (allegata) è intervenuta sulla normativa riguardante la circolazione su strada dei carrelli elevatori ed utilizzati anche in aree private per il movimento della merce. Il decreto ministeriale 28 dicembre 1989, dedicato alle modalità e alle cautele necessarie per assicurare la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori, prevedeva la possibilità di ottenere una licenza annuale, rilasciata dalla motorizzazione, che consentiva la circolazione regolare dei carrelli omologati su particolari tratti di strada con tanto di dispositivi luminosi ad hoc e copertura assicurativa. Con l’abrogazione della legge 38/1982 (ad opera del dl 112/2008) le cose però hanno iniziato a complicarsi notevolmente dal punto di vista burocratico. In pratica si è venuto a creare un gap normativo alla base del decreto ministeriale 28 dicembre 1989. La circolare sopra citata del Ministero dei trasporti evidenzia le conseguenze operative: «è stato disposto che non è più consentito rilasciare autorizzazioni di validità annuale per circolare su

Abbiamo esperienza. L’Associazione di categoria svolge attività di consulenza professionale e come tale va ben assicurata. Una Associazione di categoria ben assicurata E’ stata conclusa una importante trattativa per assicurare la Responsabilità Civile Professionale di una primaria Associazione di Categoria del Trevigiano. L’Associazione svolge diverse attivita’ (Legali, Sindacali, Doganali, Ambientali, Fiscali, etc.) che il mercato difficilmente assicurava in maniera completa. In collaborazione con una primaria Compagnia e’ stato concluso un contratto che va a coprire tutte le attività previste dallo statuto e dalla carta dei servizi dell’Associazione di Categoria. Approfondisci nella sezione del nostro sito e leggi il case study.

Responsabilità per prodotto difettoso

Quanti guai per la vendita e distribuzione di prodotti difettosi? Reagire prontamente è importante e anche poter affrontare le costose spese di analisi e ritiro dal mercato. Margas, specialista in RC Prodotto Difettoso anche esportato in USA e CANADA Il prodotto difettoso e la normativa UE La direttiva comunitaria riguardante la Responsabilità per Prodotto Difettoso si ispira al principio secondo il quale ogni prodotto industriale, qualunque sia il suo utilizzo, debba poter essere usato in condizioni di sicurezza, al fine di proteggere totalmente il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni. Qui in dettaglio quanto previsto in sede Europea. Estensione delle responsabilità da prodotto difettoso L’estensione del concetto di sicurezza del prodotto comporta però, a carico del produttore, un aumento considerevole dei danni imputabili all’azienda. Il produttore è responsabile per 10 anni dei danni conseguenti a difetti manifestatisi durante l’uso normale del prodotto da parte dell’utente. A seguito di queste considerazioni, chi appone il proprio marchio sul prodotto o lo importa da fuori Europa si assume la responsabilità del danno che un difetto non noto può provocare all’utente. Ho esportato un prodotto difettoso? Il team Margas è preparato a gestire eventuali problematiche legate alle dinamiche RC Prodotti e,