
Ing. Burei, riepiloghiamo per gli Operatori Sanitari che ci leggono
Sia chiaro che non sono un giurista, ma un broker assicurativo e invito chi ci legge a tenere presente la mia esperienza sul campo a fianco di strutture sanitarie e professionisti. Mi permetto di dire la mia, perché per ragioni professionali ho dovuto confrontarmi con questo testo di legge e le sue implicazioni sull’assicurare gli operatori sanitari. Tra diversi dubbi e domande che in fondo emergono anche qui.
Consiglio di rileggere dunque le puntate precedenti in cui abbiamo trattato essenzialmente i seguenti punti:
- Una Introduzione alle novità (Parte I)
- Obbligatorietà dell’assicurazione (Parte II)
- Retroattività e Ultrattività (Parte III)
- Regime della Responsabilità – Cause, Onere della Prova e Conciliazione (Parte III)
Dal mio punto di vista, dunque, dovremmo ora guardare più da vicino a questi altri due aspetti e alle loro possibili implicazioni “assicurative”:
- Il meccanismo delle rivalse
- L’azione diretta verso l’Assicuratore
- Il Fondo di Garanzia
Come assicurare gli operatori sanitari con il meccanismo delle rivalse?
La Legge Gelli introduce alcune novità riguardanti l’Azione di Rivalsa (art. 1916 del Codice Civile) una volta liquidato il danno al paziente danneggiato.
La struttura sanitaria pubblica si rivale sull’operatore sanitario dipendente
Una struttura sanitaria pubblica condannata al pagamento di un risarcimento danni per l’operato di un dipendente, che non sia però stato coinvolto nel medesimo iter giudiziale – eventualità improbabile -potrà rivalersi sul dipendente stesso.
Entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di pagamento del risarcimento e l‘ammontare della rivalsa non potrà essere superiore al triplo della retribuzione annua lorda.
La struttura sanitaria pubblica non eserciterà direttamente l’azione di rivalsa. Questa spetterà alla Corte dei Conti su istanza del Pubblico Ministero.
Se la domanda di rivalsa fosse accolta e passasse in giudicato, l’operatore sanitario nell’ambito delle Strutture Sanitarie pubbliche resterà “congelato” nell’incarico ricoperto: non potrà essere promosso né partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
L’Assicurazione si rivale sull’operatore sanitario
Infine c’è un’altra azione di rivalsa, molto più insidiosa, a cui l’operatore sanitario può essere esposto. Sia esso dipendente di struttura pubblica o privata.
La nuova Legge prevede che l’Impresa di Assicurazione possa esercitare tale azione anche verso il proprio assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto (l’Assicuratore) di “rifiutare o di ridurre la propria prestazione”.
Tale punto, in attesa dei regolamenti attuativi, può essere così interpretato:
se l’operatore sanitario, al momento di sottoscrivere il contratto, avesse sottaciuto alcune circostanze, previste dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, cioè quelle per le quali l’assicuratore avrebbe potuto rifiutare o ridurre la prestazione assicurativa (per es.: sinistri pregressi), l’assicuratore, sembra di capire (si vedranno gli obblighi previsti dai Decreti attuativi), non potrà rifiutarsi di risarcire il danno al terzo, ma potrà poi esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’operatore sanitario, proprio assicurato. Il broker assicurativo teme molto questa eventualità e deve perciò fare in modo che non ci siano omissioni di sorta al momento in cui propone e sottoscrivere una polizza al cliente.
L’introduzione dell’ “Azione Diretta contro l’Assicurato”. Cosa significa?
Stiamo parlando della possibilità prevista dalla Legge Gelli-Bianco, che il danneggiato chiami in giudizio direttamente e soltanto l’Assicuratore della Struttura Sanitaria e/o degli Operatori Sanitari. Una citazione diretta in giudizio fino ad ora possibile solo in ambito RC Auto.
Ritengo che questa possibilità – almeno nella fase iniziale di applicazione della Legge – sarà poco usata, visto che nella prassi attuale gli avvocati della parte lesa tendono a chiamare in giudizio tutte le parti coinvolte meno l’Assicuratore.
E’ prevista nella legge una forma di solidarietà tra gli operatori sanitari?
Con gli emanandi Decreti Attuativi verrà costituito un Fondo di Garanzia per la copertura parziale o totale del danno in caso che:
- i risarcimenti, di solito risultanti da una sentenza, superino i massimali (minimi) dei contratti assicurativi coinvolti;
- si verifichi l’insolvenza o la liquidazione coatta dell’impresa assicuratrice;
- la Struttura Sanitaria o l’operatore sanitario siano sprovvisti di assicurazione per recesso dell’Assicuratore oppure per inesistenza o cancellazione dell’Assicuratore dall’albo delle Imprese assicuratrici.
Il funzionamento del “Fondo di Garanzia” dovrà essere stabilito in maniera puntuale e precisa dai Decreti Attuativi ed in analogia con altri fondi della stessa natura, probabilmente da un apposito regolamento, per evitare eventuali abusi.
Vogliamo trarre le conclusioni?
Gli obiettivi della riforma
Numerosi sono gli articoli della Legge Gelli-Bianco 24/2017 dedicati a spiegare i “buoni propositi” che l’hanno ispirata:
- sicurezza delle cure in sanità
- Difensore Civico regionale o provinciale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente
- osservazione nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità
- trasparenza dei dati
- buone pratiche clinico assistenziali e raccomandazioni previste dalla linee guida
e per finire l’obiettivo di
- ridurre il contenzioso, cioè il numero di azioni legali e di richieste di risarcimento, che attualmente sono in costante crescita.
Contenziosi in aumento o no?
La possibile azione diretta verso l’Assicuratore e il meccanismo delle rivalse, mi sembrano andare nella direzione opposta dell’alleggerimento dei tribunali.
Inoltre, almeno nei primi anni, le polizze dovranno essere per la maggior parte riformulate dagli assicuratori per adeguarsi ai requisiti minimi previsti dai Decreti Attuativi e dal Regolamento.
Prevedo che gli avvocati dei pazienti danneggiati, in vigenza di polizze assicurative in contrasto con la Legge, faranno un massiccio ricorso alla Magistratura per creare una “nuova” giurisprudenza.
Lo stesso on. Gelli, intervistato in proposito, si è detto consapevole che i prossimi due anni non saranno facili per l’applicazione della nuova Legge.
Ha detto anche che la stessa sarà attentamente monitorata dagli uffici competenti, cercando di intervenire tempestivamente con opportuni aggiustamenti sugli aspetti più controversi.
Una nota positiva: la limitazione delle responsabilità
L’aspetto sicuramente positivo è la limitazione della responsabilità penale solo per dolo e colpa grave e la limitazione alla responsabilità civile solamente extracontrattuale per gli operatori sanitari dipendenti di strutture pubbliche o private .
Questo sì, dovrebbe ridurre i contenziosi e l’ammontare globale dei risarcimenti. I premi delle polizze di Responsabilità Civile professionale dovrebbero quindi scendere.
Attendere i Decreti Attuativi e poi le nuove polizze assicurative
I broker assicurativi restano in “ansiosa” attesa dei Regolamenti (Legge e Fondo di Garanzia), dei Decreti attuativi e delle “nuove proposte” assicurative dalle Compagnie per coprire il “Rischio Sanitario”.
Il nostro lavoro di Broker assicurativi professionali ci obbliga ad essere ottimisti perché vogliamo dare sempre risposte efficaci ai nostri clienti.
Purtroppo le esperienze passate (la precedente Legge Balduzzi) non ci confortano molto, ma saremmo molto felici di esserci sbagliati.
Vedremo nei prossimi mesi come si evolveranno le vicende e provvederemo a pubblicare nel nostro sito sintetici ed opportuni aggiornamenti.
Se nel frattempo volete verificare e migliorare la Vostra Polizza di Responsabilità Civile attuale